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Sez. L, Sentenza n. 4060 del 15/06/1988 (Rv. 459169 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - LAVORATORI IN STATO DI RICOVERO OSPEDALIERO - RIDUZIONE DI DUE QUINTI - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA SANITARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459169-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - LAVORATORI IN STATO DI RICOVERO OSPEDALIERO - RIDUZIONE DI DUE QUINTI - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA SANITARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale corporativo per gli operai dell'industria del 3 gennaio 1939, richiamato dall'art. 6, comma quarto, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (istitutiva dell'ente poi denominato i.N.A.M.) l'indennità di malattia è ridotta di due quinti, rispetto alla misura normale, per il lavoratore in stato di ricovero ospedaliero, applicandosi detta disposizione anche dopo l'attuazione della riforma sanitaria ed il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera e dovendo escludersi, alla stregua sia del secondo comma dell'art. 36 cost. Sia dell'art. 2110 cod. civ., che la detta indennità, pur dovendo essere adeguata in rapporto alle esigenze di vita del lavoratore infermo, debba sempre corrispondere ad un prefissato ed invariabile ammontare. (V 6350/84, mass n 437947; (V 2260/79, mass n 398606).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 20, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)