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Sez. L, Sentenza n. 7114 del 10/06/1992 (Rv. 477647 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - "Ius superveniens" ex sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - Applicazione in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477647-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (modificativa del combinato disposto degli artt. 442 e 429, terzo comma, cod. proc. civ. nel senso dell'applicabilità di tale norma anche ai crediti previdenziali) è applicabile, in quanto le sopravvenute modifiche dell'ordinamento travalicano il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, anche in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio, restando irrilevante (ai fini dell'esclusione della correttezza della statuizione della cumulabilità di interessi e rivalutazione su credito previdenziale) la norma dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), attesa l'irretroattività della stessa norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)