Sez. L, Sentenza n. 6548 del 03/07/1998 (Rv. 516953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Sentenza di illegittimità costituzionale della norma posta a base della sentenza di annullamento - Pubblicata dopo la sentenza resa in sede di legittimità - - Principio fissato in quest'ultima - Inapplicabilità - Sgravi contributivi per il Mezzogiorno - Dipendenti non assicurati contro la disoccupazione involontaria - Inapplicabilità dello sgravio - Incostituzionalità ex sentenza 261 del 1991 della Corte Costituzionale - Diritto dei dipendenti allo sgravio sulle quote dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico - Ammissibilità - Sentenza della Corte di cassazione anteriore alla sentenza Costituzionale - Vincolo per il giudice di rinvio - Esclusione - Giudicato anteriore alla menzionata declaratoria di incostituzionalità sulla domanda del datore di lavoro contro l'INPS per la restituzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, indebitamente versata - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens" ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Pertanto una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità' dell'art. 18 secondo comma del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 nella parte in cui esclude dal benefici degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria, il riconoscimento del diritto dei dipendenti di una di dette aziende allo sgravio sulle quote dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico non può trovare ostacolo, in sede di giudizio di rinvio, nella pronunzia di annullamento resa dalla Corte di cassazione in base alla norma successivamente colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, né può esser negativamente influenzato dal rigetto, con sentenza passata in giudicato anteriormente alla menzionata declaratoria di incostituzionalità, della domanda proposta dal datore di lavoro contro l'INPS per la restituzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, da lui indebitamente versata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)