Sez. L, Sentenza n. 1305 del 05/02/2000 (Rv. 533526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione di doveri fondamentali dei lavoratori - Previsione contrattuale o regolamentare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per il caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge - art. 3 legge n. 604 del 1966 - e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento illecito integrante il suddetto requisito, in quanto sarà il giudice a verificare, ove si contesti la giustificatezza del recesso, se gli episodi di volta in volta addebitati integrino o meno l'indicata fattispecie legale. Pertanto, ove pure non siano specificamente previste dalla normativa negoziale, costituiscono ragione di valida intimazione del recesso le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quei doveri cioè che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono i doveri imposti dagli art. 2104 e 2105 cod. civ., e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali (fattispecie relativa a violazione dei doveri derivanti al funzionario bancario dalle direttive impartite dalla direzione dell'istituto nella concessione di fidi alla clientela).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)