Sez. L, Sentenza n. 6382 del 27/06/1998 (Rv. 516802 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Funzionario preposto a filiale di banca - Regole dell'organizzazione aziendale - Violazione - Contestazione dei relativi fatti - Sufficienza - Affissione del codice disciplinare e contestazione delle norme violate - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla contestata violazione della regola sulla non accreditabilità di assegni circolari su libretti di risparmio, e a favore di soggetti protestati, e alla mancata considerazione da parte del giudice di merito di dedotte prassi difformi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Per il soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito le regole dell'organizzazione aziendale equivalgono, quanto all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale, e quindi, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un'esplicita specificazione delle norme violate. (Nella specie era stato contestato al lavoratore di avere consentito il versamento di assegni circolari apparentemente emessi da un'altra banca - e in realtà provenienti da una rapina - su un libretto di risparmio aperto nell'occasione a nome di un soggetto protestato, assumendosi la contrarietà di tale procedura alle regole aziendali; la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione delle regole procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, ma ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, senza adeguatamente valutare la potenziale incidenza sul grado di colpa del dipendente delle allegazioni - e delle relative deduzioni probatorie - circa l'esistenza di prassi aziendali, e bancarie in genere, nel senso dell'accreditamento degli assegni circolari anche su libretti di risparmio e della esecuzione di operazioni del genere anche con soggetti protestati).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)