diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1434 del 23/02/1996 (Rv. 495992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione di norme di legge e di doveri fondamentali dei lavoratori - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini dell'irrogazione di un licenziamento "ontologicamente disciplinare", non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, se la mancanza fatta valere dipende dalla violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali dei lavoratori, riconoscibili come tali senza necessità di una specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato all'addetto ad un parco dei divertimenti, recidivo nel manovrare un "treno" in modo da far cadere gli utenti durante la salita o all'arrivo).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)