Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 06/03/1997 (Rv. 502836 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - IN GENERE | Contratto di trasporto - Contratto di spedizione - Accertamento del tipo contrattuale voluto dalle parti - Compenso unitario - Decisività ai fini della qualificazione come trasporto - Esclusione ex art. 1740, secondo comma, cod. civ. - Fattispecie relativa a un contratto di subspedizione concluso ai fini di un trasporto marittimo.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - IN GENERE
Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l'art. 1740, secondo comma, cod. civ. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la S.C. ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di "subspedizione", rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l'esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi - quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all'itinerario, ecc. - deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1740 com. 2, Cod. Navig. art. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)