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Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999 (Rv. 531213 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Sopravvenienza della legge 154 del 1992 - Irretroattività.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531213-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

L'articolo 10 della legge 17 febbraio 1992 n.154 che ha modificato gli artt.1938 e 1956 cod.civ., condizionando l'ammissibilità della fidejussione per obbligazioni future alla predeterminazione dell'importo massimo garantito e negando la possibilità della preventiva rinuncia del fideiussore di invocare la propria liberazione per crediti concessi nonostante le sopravvenute difficoltà economiche del debitore, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche e quindi non ha natura retroattiva, con conseguente sua inefficacia rispetto al contratto "inter partes" anteriore all'entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)