Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002 (Rv. 557506 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Cd. fideiussione "omnibus" - A favore di istituti di credito - Validità ed efficacia - Modifica degli artt.1938 e 1956 cod. civ. per effetto della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (cd. fideiussione "omnibus") non può avere rilievo la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), avendo il legislatore espressamente escluso l'efficacia retroattiva della nuova disposizione (art. 11 legge cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)