Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002 (Rv. 555033 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Rapporti fideiussori senza limitazioni di importo - Validità - Condizioni - Prestazione della garanzia in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 154 del 1992 - Compatibilità con la normativa comunitaria - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
È legittima ed efficace la fideiussione prestata per un'obbligazione condizionale e futura senza la previsione dell'importo massimo garantito, purché contratta in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art.10 della legge n. 154 del 1992 di modifica dell'art. 1938 cod. civ. (sent. Corte cost. n. 204 del 1997); peraltro, la Corte di giustizia della Comunità europea ha dichiarato che l'applicazione delle norme bancarie uniformi elaborate dall'Associazione bancaria italiana sulla fideiussione "omnibus" a garanzia delle aperture di credito in conto corrente "non sono atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato" (sent. 21 gennaio 1999, cause nn. C-215 e C-216).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)