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Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 04/12/1974 (Rv. 372539 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DELLA PROPRIETA DEL BENE - DOGLIANZA PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE - CARATTERE PETITORIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - FASE DI MERITO - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372539-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DELLA PROPRIETA DEL BENE - DOGLIANZA PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE - CARATTERE PETITORIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - FASE DI MERITO - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI.*

Chi agisce in denunzia di nuova opera non e tenuto a precisare gia nella prima fase del giudizio se intende agire in via petitoria o possessoria, ovvero in entrambe cumulativamente od alternativamente, occorrendo tale precisazione soltanto nella seconda fase del giudizio, nella quale si deve giudicare, esaurita la fase cautelare, in ordine all'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Quindi, salvo che l'attore non abbia manifestato inequivocabilmente nella prima fase l'intenzione di agire solo come proprietario o come possessore, nel qual caso vige il principio dell'immutabilita della domanda, in ogni altra ipotesi gli e consentito di precisare o modificare la domanda nella seconda fase. A tal fine non e sufficiente a qualificare come petitoria la domanda sin dalla fase cautelare, la circostanza che il ricorrente si dichiari proprietario della cosa a tutela della quale chiede la misura cautelare, ben potendo il titolo di proprieta essere richiamato ad colorandam possessionem e, parimenti equivoca, deve ritenersi la circostanza che egli lamenti la violazione delle norme antisismiche e indichi come necessario rimedio la demolizione della nuova opera denunciata e la riduzione nel pristino stato, giacche non si puo escludere che il mancato rispetto di tali norme possa risolversi in una lesione non solo del diritto di proprieta, ma anche del semplice possesso, con la conseguente proponibilita di un'Azione di manutenzione per ottenere l'eliminazione delle turbative. (V 3155'68, mass n 336060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)