diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12651 del 28/08/2003 (Rv. 566375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Giudizio riservato al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare (e di altre sanzioni disciplinari), il giudizio sulla proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento (o altra sanzione)è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C.ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente di compagnia assicuratrice con mansioni di ispettore centrale organizzativo, incaricato di controllare i conti degli agenti assicurativi, che aveva alterato gli scontrini relativi ai pasti al fine di ottenere rimborsi maggiori di quelli dovuti in relazione a trasferte effettuate, considerando tale comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario, tanto più in considerazione della peculiare natura delle mansioni affidategli, senza che assumesse alcun rilievo la tenuità del danno arrecato alla società datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)