Sez. L, Sentenza n. 8225 del 23/05/2003 (Rv. 563502 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Soci di cooperative e di ogni altro tipo di società - Svolgimento di attività lavorativa per la società - Obbligo assicurativo - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del t.u. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o se sovraintendano al lavoro altrui. In riferimento alla prima ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, mentre, con riguardo all'attività di sovrintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo in argomento, atteso che il giudizio di merito aveva accertato che il socio non lavorava con vincolo di subordinazione rispetto all'impresa e che l'attività svolta - direzione dei lavori e guida dell'autovettura aziendale - non era qualificabile come attività manuale).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)