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Sez. L - , Ordinanza n. 23332 del 27/09/2018 (Rv. 650562 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Soci di società cooperative e di ogni altro tipo di società - Svolgimento attività lavorativa per la società - Obbligo assicurativo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650562-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovraintendenza del lavoro altrui che determini l'esposizione a rischio ambientale. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza dell'obbligo assicurativo per il socio di cooperativa adibito a sovraintendere alle operazioni svolte dai dipendenti in ambienti in cui si trovavano apparecchi ed impianti costituenti fonti di rischio ex art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)