Sez. 5 - , Sentenza n. 1317 del 19/01/2018 (Rv. 646808 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Cd."condono di condono" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
Il tema di condono fiscale, non è ammissibile il cd. "condono di condono", giacché in caso contrario il contribuente potrebbe irragionevolmente fruire per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un "vulnus" al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguo contributo alle esigenze finanziarie dello Stato, sia per il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'ammissibilità del condono di cui all'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 9 della stessa legge).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)