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Sez. 5, Sentenza n. 21328 del 03/10/2006 (Rv. 593260 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Natura giuridica - Accertamento straordinario di un rapporto tributario - Ammissibilità in riferimento ad un precedente condono - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593260-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono: consentire un ulteriore accertamento straordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto già accertato in via straordinaria, equivarrebbe infatti ad ammettere un'eccezione di secondo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il diniego di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di una controversia relativa all'applicabilità del condono previsto dall'art. 2 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656).

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)