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Sez. 2, Sentenza n. 219 del 28/01/1972 (Rv. 356014 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER EVOLUZIONE NATURALE - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356014-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER EVOLUZIONE NATURALE - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Qualora siasi verificato in corso di giudizio un aggravamento delle infermita per evoluzione delle stesse, gia denunciate ed accertate in Sede amministrativa, che, secondo la scienza medica, costituisca uno sviluppo del processo patologico gia in atto e virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato durante il procedimento amministrativo, si puo, e si deve, dal giudice procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che dalle infermita derivi alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto che l'esistenza dello stato di invalidita nei limiti di legge costituisce una condizione dell'Azione per conseguire la pensione e che basta la sussistenza di tale condizione al tempo della decisione. In tal caso la pensione dovra decorrere, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968, n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, a causa dell'aggravamento, si sia raggiunto lo stato di invalidita. (Conf 1721'70, mass n 347757; 1372'70, mass n 347117; 1318'70, mass (n 347033).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)