Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 03/10/1970 (Rv. 347757 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, va interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo. La Determinazione del complesso invalidante pensionabile va necessariamente compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili tuttavia, il giudice, ove, nel corso del giudizio, si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita (naturale, se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico), deve tenerne conto, in ossequio al principio secondo cui le condizioni dell'Azione e sufficiente sussistano al momento della decisione. (V 806'69, mass n 339135 531'69, mass n 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)