Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 25/10/1978 (Rv. 394577 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA PER LO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - DISCIPLINA PER LO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - APPLICABILITA.*
In Mancanza di un'esplicita norma sul termine entro il quale, in caso di riscatto agrario ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, il retraente e tenuto ad eseguire il versamento del prezzo, debbono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (art 8, comma sesto) e la sospensione di tale termine - quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione ed ammissione all'istruttoria della domanda di concessione del mutuo agevolato - fino al provvedimento di concessione o di rifiuto, e, comunque, per non piu di un anno (art 8, comma settimo). Poiche il pagamento del prezzo integra la fattispecie costitutiva del trasferimento della proprieta del fondo al retraente, non possono applicarsi le norme sulla vendita, in cui vale il principio consensuale, e percio, in caso di controversia, il termine per il versamento del prezzo non puo considerarsi prorogato fino alla notificazione della sentenza che accerta il diritto al riscatto. (Conf 4010/77, mass n 387692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)