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Sez. 2, Sentenza n. 9788 del 04/05/2011 (Rv. 617898 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Assegni emessi in assenza di autorizzazione della banca trattaria - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Titoli mancati di data o postdatati - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617898-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In materia di responsabilità amministrativa connessa all'emissione di assegni privi di provvista (quale fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, a seguito di depenalizzazione recata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), sussiste l'elemento psicologico della colpa, con conseguente impossibilità di invocare l'errore scusabile, nella condotta del procuratore di una società di capitali che abbia emesso assegni in assenza della autorizzazione della banca trattaria, a nulla rilevando che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata, giacché in tal caso il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)