Sez. 1, Sentenza n. 4500 del 23/08/1985 (Rv. 441964 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La ricorrenza di un contratto di coassicurazione, nel quale cioè lo stesso rischio venga ripartito per quote fra più assicuratori (art. 1911 cod. civ.), non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto di detti assicuratori, atteso che, vertendosi in tema di rapporto soggetto alla Forma scritta "ad probationem" (non "ad substantiam"), a norma dell'art. 1888 cod. civ., deve riconoscersi la possibilità di dimostrare la suddetta coassicurazione anche mediante Atti scritti diversi dalla polizza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)