Sez. 1, Sentenza n. 661 del 26/01/1988 (Rv. 457110 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CONTRATTO RELATIVO - NATURA - FORMA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CONTRATTO RELATIVO - NATURA - FORMA.*
Il contratto di coassicurazione ricorre, a norma dell'art. 1911 cod. civ., quando uno stesso rischio viene assunto con le medesime modalità e per lo stesso tempo da più assicuratori che ripartiscono fra loro la quota di rischi e la relativa quota dell'indennità senza, peraltro, vincolo solidale fra loro, con l'effetto di dare vita a separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, in ordine ai quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto, pur potendo gli assicuratori demandare ad uno solo fra essi la conclusione del contratto che apparirà così formalmente unico. Vertendosi in tema di rapporto soggetto alla Forma scritta soltanto ad probationem e non anche ad substantiam la sussistenza di un contratto di coassicurazione non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto degli assicuratori. (Conf 4500/85, mass n 441964, sulla seconda parte; (Conf 5425/78, mass n 395185, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)