diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4886 del 14/04/2000 (Rv. 535728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Personale addetto al trasporto di persone e di merci - Mansioni discontinue per legge - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

La disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista dall'art. 2108 cod. civ., la quale si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, non è di per sè estensibile - in mancanza di diverse previsioni contrattuali - al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo; per tali attività lavorative l'espletamento di lavoro straordinario risulta configurabile solo allorquando, malgrado la discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato ovvero l'attività dei lavoratori prestata oltre il limite massimo legale, non operante nei loro confronti, sia - alla stregua del concreto svolgimento del rapporto - irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica dei lavoratori stessi ovvero, infine, venga superato l'orario normale o legale, calcolato però non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attività lavorativa, ma depauperandolo delle pause di inattività (ove il lavoratore provi la precisa scansione temporale delle attività e delle pause).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955, Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)