Sez. 2 - , Sentenza n. 33547 del 28/12/2018 (Rv. 651984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Comunicazioni e notificazioni di atti a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Mancata istituzione o comunicazione del predetto indirizzo - Esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)