Sez. U, Sentenza n. 1011 del 27/01/1993 (Rv. 480490 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Concessione della qualifica superiore come beneficio combattentistico - Domanda del dipendente delle Ferrovie all'atto del collocamento a riposo - Sopravvenienza nel corso del rapporto della legge N. 210 del 1985 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Del giudice ordinario - Sussistenza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
La domanda con la quale il dipendente delle Ferrovie chieda la concessione, all'atto del collocamento a riposo, della qualifica superiore, come beneficio "combattentistico" ex art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, è devoluta non alla giurisdizione della Corte dei Conti ma a quella del giudice del rapporto di lavoro - sul quale l'invocato beneficio (pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico) ha diretta incidenza - e, quindi, nel caso di rapporto in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente delle Ferrovie dello Stato, con la conseguente trasformazione del rapporto di pubblico impiego, sorto con l'Azienda Autonoma FF.SS., in rapporto di lavoro di natura privatistica), alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)