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Sez. U, Sentenza n. 10618 del 28/11/1996 (Rv. 500880 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Controversie aventi ad oggetto la ricongiunzione al Fondo pensioni dei ferrovieri della posizione assicurativa già accesa presso l'I.N.P.S. - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500880-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia promossa da un dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere che la ricongiunzione, presso il Fondo Pensioni dell'ente suddetto, della sua posizione assicurativa già esistente presso l'I.N.P.S., sia estesa anche alla contribuzione versata dal dipendente stesso per il riscatto degli studi universitari atteso che: a) la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, ivi compresa quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera C.I.P.E. del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35); b) il suddetto Fondo pensioni continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del Fondo con il contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso. Nè rileva ai fini dell'attribuzione della giurisdizione alla magistratura contabile la circostanza della pendenza attuale del rapporto di lavoro della parte interessata e della conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che la suddetta giurisdizione sussiste anche relativamente a quei provvedimenti che, pur non rientrando nella suddetta categoria, siano destinati comunque ad avere esclusiva influenza in tema di determinazione della prestazione pensionistica.

Riferimenti normativi: Legge 09/07/1908 num. 418 art. 7, DPR 29/12/1973 num. 1092 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Regio Decr. 22/04/1909 num. 229 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)