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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1581 del 22/01/2019 (Rv. 652613 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Impugnazione di sentenza dichiarativa della giurisdizione - Giudizio proseguito dinanzi al giudice che l’ha pronunciata o a cui la causa sia stata rimessa ai sensi dell’art. 353 c.p.c. - Sospensione ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Sospensione ex artt. 295, 337, comma 2, o 367 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652613-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l'ha pronunciata, o dinanzi al quale la causa sia stata rimessa ai sensi dell'art. 353 c.p.c., l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. che quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., e senza che sia possibile un'applicazione analogica dell'art. 367 c.p.c., trattandosi di un unico giudizio la cui decisione di merito è condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)