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Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 28/03/1969 (Rv. 339481 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - AUTONOMIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITA - PRESTAZIONE D'OPERA TECNICA - AMBITO DELLA SUBORDINAZIONE - ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'ORARIO E DELLA PERMANENZA NEL LUOGO DI LAVORO - IRRILEVANZA - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - ESCLUSIONE DEL LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339481-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - AUTONOMIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITA - PRESTAZIONE D'OPERA TECNICA - AMBITO DELLA SUBORDINAZIONE - ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'ORARIO E DELLA PERMANENZA NEL LUOGO DI LAVORO - IRRILEVANZA - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - ESCLUSIONE DEL LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA.*

Nel rapporto di lavoro subordinato, l'elemento della subordinazione, cioe l'assoggettamento del prestatore d'opera alle istruzioni e direttive del datore di lavoro, non va inteso in senso assoluto, ma consente un margine di autonomia in relazione alla natura delle mansioni esercitate. Quando trattasi di prestazioni d'opera professionale a carattere squisitamente tecnico (nella specie trattavasi di 'analistà), detto elemento si concreta, piuttosto che in direttive riguardanti il contenuto delle prestazioni, in quelle riguardanti le modalita del loro disimpegno in relazione alle esigenze della azienda esso non viene meno, percio, per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell'azienda, l'attivita svolta sia parziale e saltuaria, in quanto anche in tale ipotesi il prestatore e assoggettato alle direttive dell'imprenditore, ancorche il prestatore d'opera stesso goda di una certa liberta di movimento e sia esonerato dal rispetto dell'orario e dall'Obbligo di continuativa permanenza nel luogo di lavoro. Ne il sistema di remunerazione pattuito, con riguardo al numero delle prestazioni forfettariamente individuato, anziche con riferimento alla unita di tempo, e, di per se solo, idoneo ad escludere l'inquadramento del rapporto tra quelli di lavoro subordinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)