Sez. 2, Sentenza n. 995 del 05/04/1971 (Rv. 350961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE - ATTIVITA RIDOTTA O SALTUARIA - SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE - ATTIVITA RIDOTTA O SALTUARIA - SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - RETRIBUZIONE FORFETTARIA - IRRILEVANZA.*
Quando si tratti di prestazioni che implichino opera professionale a carattere tecnico o attivita squisitamente intellettuale (nella speciè lavoro giornalistico) la subordinazione non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell'azienda, l'attivita svolta sia parziale o ridotta o saltuaria, in quanto anche in tale ipotesi il prestatore d'opera e assoggettato alle direttive dell'imprenditore, ancorche egli goda di una certa liberta di movimento e sia esonerato dal rispetto dell'orario e dall'Obbligo di continuativa permanenza nel luogo di lavoro. Ne il sistema di remunerazione pattuito, con riguardo al numero delle prestazioni forfettariamente individuato, anziche con riferimento all'unita di tempo e, di per se solo, idoneo ad escludere l'inquadramento del rapporto tra quelli di lavoro subordinato. (V 1018'69, mass n 339481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)