Sez. L, Sentenza n. 2113 del 11/04/1979 (Rv. 398479 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione delle spese giudiziali costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito il cui Esercizio sfugge al Sindacato di legittimita, salvo che a giustificazione della disposta compensazione siano enunciati motivi illogici od erronei. (V 813/78, mass n 390156; (V 390/77, mass n 383936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)