Sez. 3, Sentenza n. 813 del 20/02/1978 (Rv. 390156 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, esclude soltanto che queste siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ed attribuisce al giudice del merito, con detto esclusivo limite, il potere di valutare la opportunita di compensare totalmente o parzialmente le spese medesime. (Conf 324/75, mass n 373561; (Conf 1213/73, mass n 363763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)