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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 26/01/1977 (Rv. 383936 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383936-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il regolamento delle spese processuali nonche la valutazione della soccombenza in relazione all'esito finale della lite, mentre il Sindacato della Corte di Cassazione e limitato alla sola ipotesi di violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa. La valutazione circa la opportunita di una compensazione totale o parziale delle spese, nell'ipotesi di soccombenza reciproca e in quella del concorso di altri giusti motivi, e percio rimessa al giudice del merito. (V 2731/75, mass n 376732; (V 284/75, mass n 373497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)