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Sez. 1, Sentenza n. 35922 del 22/10/2025 Ud. (dep. 04/11/2025) Rv. 288844-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Arma priva di una parte essenziale al suo funzionamento - Reato di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288844-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Il reato previsto dall'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110 non è integrato dalla negligente custodia di un'arma non immediatamente utilizzabile per la mancanza di una parte essenziale al suo funzionamento, non ricorrendo il pericolo connaturato all'elemento tipico della contravvenzione. (Fattispecie relativa allo smarrimento di un fucile privato dell'otturatore in occasione del suo trasporto in armeria per una riparazione).

Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)