Sez. 1, Sentenza n. 20192 del 27/04/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 273130 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Reato di cui all'art. 20 bis della legge n. 110 del 1975 - Omissione di cautele per impedire l'impossessamento di armi da parte di soggetti minori, incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Rappresentazione da parte dell'agente della situazione di pericolo - Necessità - Fattispecie.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Ai fini dell'integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall'art. 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n.110, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l'adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione - minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti - riescano ad impossessarsi delle armi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del reato in parola con riferimento alla detenzione di una pistola all'interno di un cestino riposto - ad un'altezza di oltre due metri - sull'ultimo piano di una cabina-armadio situata nella camera da letto dell'imputato e della convivente, rilevando l'impossibilità, per la figlia di cinque anni di quest'ultima, di raggiungere l'arma).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)