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Sez. 1, Sentenza n. 25437 del 17/01/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286595-02

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, incapaci, tossicodipendenti o inesperti - Reato di mera condotta e di pericolo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286595-02

ARMI - OMESSA CUSTODIA

La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.

Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)