Sez. 1, Sentenza n. 25437 del 17/01/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286595-02
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, incapaci, tossicodipendenti o inesperti - Reato di mera condotta e di pericolo - Conseguenze.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.
Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)