Sez. 2, Sentenza n. 4849 del 05/08/1988 (Rv. 459672 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPAZI PER PARCHEGGI - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ DELLA LICENZA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPAZI PER PARCHEGGI - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ DELLA LICENZA.*
L'art. 18 della legge urbanistica 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte), che ha introdotto l'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, imponendo l'Obbligo di riservare nelle nuove costruzioni appositi spazi per i parcheggi in misura proporzionale alla superficie abitata, configura una norma imperativa inderogabile, la cui osservanza costituisce condizione di legittimità della licenza di costruzione, con la conseguenza che a tale Obbligo inderogabile non può supplire l'utilizzazione di una vicina area stradale pubblica, anche se non aperta alla circolazione, perché la possibilità di uso indiscriminato da parte dei cittadini fa venir meno l'anzidetta destinazione ed esclude l'asservimento dell'area ad un determinato edificio, frustrando gli scopi voluti dalla legge urbanistica. (V 6602/84, mass n 438147; (V 2452/81, mass n 413223).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)