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Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 24/04/1981 (Rv. 413223 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALLA LEGGE N 765 DEL 1967 - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE STESSA - SERVITU DI USO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLE PARTI ABITABILI DELL'EDIFICIO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE - DEROGABILITA - FORME.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413223-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALLA LEGGE N 765 DEL 1967 - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE STESSA - SERVITU DI USO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLE PARTI ABITABILI DELL'EDIFICIO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE - DEROGABILITA - FORME.*

L'art 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150 (introdotto dall'art 18 della legge 6 agosto 1967 n 765) - disponendo che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - non delinea servitu di uso pubblico, non ipotizzabili in presenza dell'indicato rapporto di proporzionalita ed in Mancanza di previsione di indennizzo, ne conciliabili con la ratio di detta norma, diretta tra l'altro alla migliore qualificazione del bene-casa di abitazione, bensi, in correlazione con l'ulteriore e principale finalita perseguita (evitare l'intasamento delle strade pubbliche ad opera dei veicoli in sosta), stabilisce, come requisito legale delle nuove costruzioni, un vincolo di destinazione, nella misura determinata, delle aree interne ed esterne dell'edificio alle parti abitabili di questo. Tale vincolo, non riguardando diritti primari, configura un rapporto pertinenziale derogabile, e quindi suscettibile di cessazione prima della alienazione del fabbricato o dei singoli appartamenti dello stesso, ovvero contestualmente alla medesima, attraverso l'esclusione, nei contratti relativi, della dotazione di parcheggio. (V 5300/78, mass n 395069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)