Sez. L, Sentenza n. 770 del 20/01/2003 (Rv. 559870 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Provvedimenti del Tribunale resi su ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato in materia di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Forme - Mezzi di gravame.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Il decreto reso nel procedimento contemplato dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 443 del 1985 è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo "status" dell'imprenditore artigiano, cui conseguono diritti e obblighi, e, pertanto, ove non sia altrimenti impugnabile, perché emesso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere oggetto di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., per violazione di legge (vizio al quale è riconducibile la totale mancanza di motivazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)