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Sez. L, Sentenza n. 7178 del 10/05/2003 (Rv. 562864 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ex legge n. 443 del 1985 - Decreto della Corte d'appello reso su reclamo avverso decreto del Tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità ex art. 111 della Costituzione - Vizi denunciabili - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Prospettazione dello stesso come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Mancanza o mera apparenza della motivazione - Deducibilità.
Stato
decisa il 2003-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562864-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Il decreto camerale con il quale la Corte d'appello decide in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale reso sull'impugnazione del provvedimento in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443)adottato dalla Commissione regionale per l'artigianato, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, solo per violazione di legge, cui è riconducibile la totale carenza o la mera apparenza della motivazione della sentenza e non l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anche se prospettata (come nel caso di specie) quale violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)