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Sez. 1, Sentenza n. 8703 del 27/06/2000 (Rv. 538061 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Provvedimenti del Tribunale resi su ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato in materia di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane - Natura giuridica - Forme - Mezzi di gravame.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538061-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di imprese artigiane, nell'assenza di disposizioni, nella nuova legge - quadro per l'artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, che ha abrogato la legge 25 Luglio 1956, n. 860 (ed il d.P.R. 23 Ottobre 1956, n. 1202, recante le norme di attuazione della stessa legge), circa la natura giuridica e la impugnabilità del provvedimento emesso dal tribunale in ordine al ricorso avverso decisioni della Commissione regionale per l'artigianato concernenti la iscrizione o la cancellazione di imprese dal relativo albo, deve ritenersi, sulla base della considerazione che l'art. 8, ultimo comma, della citata legge n. 443 del 1985, dispone che la decisione su detti ricorsi viene adottata in camera di consiglio su parere del pubblico ministero, che sia applicabile nella ipotesi in esame la normativa che disciplina in via generale i procedimenti camerali e, che, di conseguenza, il provvedimento del tribunale debba essere emesso con decreto motivato, sottoscritto dal solo presidente, e sia soggetto, ex art. 739 cod. proc. civ., a reclamo alla corte d'appello, la quale, a sua volta, decide con decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (in quanto non impugnabile con altri mezzi ed avente natura sostanziale di sentenza, siccome concernente controversia in tema di diritti soggettivi tra portatori di interessi contrapposti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 8, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 8, Legge Reg. Emilia-Romagna 04/06/1988 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)