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Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 27/02/2004 (Rv. 570638 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore - Produzione del verbale di constatazione amichevole - Valore di presunzione semplice nei confronti dell'assicuratore - Prova contraria offerta dall'assicuratore - Mancanza di altri elementi di prova forniti dal danneggiato - Conseguenze - Rigetto della domanda.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570638-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il principio dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 cod. civ. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile del sinistro stesso, e pertanto, ove l'attore produca a fondamento della propria domanda solo il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, che genera nei confronti dell'assicuratore solo una presunzione "iuris tantum" in ordine allo svolgimento dei fatti, ove il giudice abbia ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall'assicuratore, la domanda che non si fondi su altri elementi probatori non può che essere rigettata.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)