Sez. 3, Sentenza n. 16223 del 03/08/2005 (Rv. 583634 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Verbale di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Piena prova - Nei confronti dei conducenti - Configurabilità - Nei confronti dell'assicuratore - Configurabilità - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE
Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte (compresa la data) ha, nei confronti degli stessi valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario; mentre, nei confronti dell'assicuratore è solo liberamente apprezzabile dal giudice, che può su di esso fondare, dandone adeguata motivazione, il proprio convincimento (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto costituire sufficiente e logica motivazione il richiamo, contenuto nell'impugnata sentenza, sia alla mancata risposta -senza giustificato motivo- all'interrogatorio formale ex art. 232 cod. proc. civ. sia alla mancanza di prova contraria da parte dei convenuti in ordine agli elementi desumibili dal verbale di constatazione amichevole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)