Sez. 2, Sentenza n. 2013 del 23/07/1966 (Rv. 323922 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL MANDANTE PER IL FATTO ILLECITO DEL MANDATARIO - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL MANDANTE PER IL FATTO ILLECITO DEL MANDATARIO - CONDIZIONI.*
Il mandante puo rispondere, ai sensi dell'art. 2049 cod.civ., del fatto illecito commesso dal mandatario nell'esecuzione o in occasione dell'esecuzione del mandato. Peraltro, affinche possa sussistere la responsabilita indiretta del mandante per il fatto illecito compiuto dal mandatario, e indispensabile che l'attivita del mandatario, generatrice di responsabilita, possa mettersi in relazione di occasione oggettiva, e non soltanto temporale, con il mandato - nel senso che il mandatario si sia avvalso della sua qualita e della sua posizione di rappresentante come mezzo per consumare l'illecito - e che, inoltre, la detta attivita appariva verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato. In relazione a tali requisiti l'estensione al mandato del principio della responsabilita indiretta ai sensi dell'art. 2049 cod.civ.presuppone normalmente che esista un mandato con rappresentanza, in quanto, di regola, solo riguardo a quest'ultimo, possono configurarsi sia la esistenza del vincolo che, nei limiti del mandato, lega il mandatario al mandante, sia l'apparenza di tale involo nei confronti dei terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)