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Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 27/06/1984 (Rv. 435748 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL MANDATARIO - RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEL MANDANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435748-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL MANDATARIO - RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEL MANDANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'attività del mandatario costituisce fonte di responsabilità indiretta del mandante, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quando il primo si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e la detta attività apparisca verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato. (Conf 2013/66, mass n 323922, prima e seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)