Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 27/06/1984 (Rv. 435748 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL MANDATARIO - RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEL MANDANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL MANDATARIO - RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEL MANDANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'attività del mandatario costituisce fonte di responsabilità indiretta del mandante, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quando il primo si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e la detta attività apparisca verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato. (Conf 2013/66, mass n 323922, prima e seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)