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Sez. L, Sentenza n. 9384 del 21/04/2006 (Rv. 589756 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Concorso bandito dall'INPS - Espressa riserva di applicazione ai vincitori di un nuovo e diverso inquadramento in vista della privatizzazione - Susseguente privatizzazione del rapporto - Diritto dei vincitori all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso - Condizioni e limiti, in relazione alla nuova struttura interna della classificazione per aree prevista dalla contrattazione collettiva - Asserita dequalificazione - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo; tuttavia, con l'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, nella specie alle dipendenze dell'INPS, il diritto all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso è subordinato al mantenimento del livello stesso nella riorganizzazione interna, in quanto l'intervenuta soppressione dell'area di attività per cui il ricorrente ha partecipato al concorso esime l'ente pubblico dal rispetto degli obblighi che scaturivano dal bando di concorso. Ove poi, come nella specie, l'ente formuli nel bando espressa riserva di applicazione ai vincitori del nuovo e diverso inquadramento derivante dalla privatizzazione, il vincitore del concorso, con la sottoscrizione del contratto individuale, accetta il diverso inquadramento (nella specie, la soppressione dell'ottava qualifica funzionale e l'introduzione della classificazione per aree) introdotto dal CCNL recante diversa classificazione, né può invocare l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., atteso che la dequalificazione presuppone la previa assunzione e non può operare in epoca ad essa anteriore. (La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la pretesa delle ricorrenti concernente la posizione c4) introdotta dal CCNL e la richiesta di applicazione "in parte qua" e di disapplicazione del contratto collettivo nella parte in cui equiparava la posizione c3) alla ex ottava qualifica funzionale)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)