Sez. 1, Sentenza n. 3169 del 28/09/1976 (Rv. 381946 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA EFFETTUAZIONE - NULLITA - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA EFFETTUAZIONE - NULLITA - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di divorzio, il tentativo di conciliazione delle parti, mediante audizione separata delle stesse, configura un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilita della frattura spirituale e materiale fra i coniugi, e, quindi, sul presupposto della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, qualora, senza giustificazione, detto tentativo non sia stato effettuato ne dal Presidente del tribunale ne dal giudice istruttore, ovvero sia stato compiuto senza le modalita prescritte, si verifica una nullita che rende illegittima la sentenza di divorzio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)