diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6832 del 13/12/1982 (Rv. 424460 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMISSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE - NULLITÀ - DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424460-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMISSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE - NULLITÀ - DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*

Nel procedimento di divorzio, il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 4 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 quale fase essenziale per il passaggio alla successiva istruttoria, demandata al Presidente del tribunale e non surrogabile con iniziative del giudice istruttore ai sensi dell'art. 185 cod. proc. civ., può essere omesso solo quando il coniuge convenuto non compaia, senza addurre tempestivamente giustificati motivi, ovvero adduca motivi che risultino infondati, o non gravi, o non provati, o comunque tali da ricollegarsi ad un impedimento non temporaneo, sì da impedire la fissazione di altra udienza entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora non ricorrano dette situazioni, quella omissione rende illegittima la prosecuzione del processo ed incide sulla validità della sentenza di divorzio sempreché la parte convenuta abbia fatto valere la relativa nullità nei modi e nei termini di cui all'art. 157 secondo comma cod. proc. civ. (V 5874/81, mass n 416613; (V 3169/76, mass n 381946; (contra 2757/78, mass n 392164; (contra 2085/77, mass n 385815; (contra 2875/74, mass n 371304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)