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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 02/06/1978 (Rv. 392164 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - PRESENZA PERSONALE DEI CONIUGI - NECESSITA - COMPARIZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL CONIUGE ISTANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392164-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - PRESENZA PERSONALE DEI CONIUGI - NECESSITA - COMPARIZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL CONIUGE ISTANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel procedimento di divorzio, la comparizione di un rappresentante del coniuge istante, all'udienza fissata a norma dell'art 4 terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, non e idonea a consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, il quale richiede inderogabilmente la presenza personale di entrambi i coniugi, ma non comporta l'improcedibilita dell'Azione, ne impone la fissazione di una nuova udienza per detto tentativo. In tale ipotesi, come in genere in caso di mancata comparizione di un coniuge a detta udienza, spetta all'insindacabile discrezionalita del giudice del merito di valutare l'opportunita di provvedere nel senso indicato, eventualmente tenendo conto anche delle dichiarazioni di quel rappresentante in ordine alle ragioni della mancata presentazione del rappresentato ed alla sua volonta o meno di aderire alla ricostituzione del consorzio familiare. (V 3169/76, mass n 381946; (V 3068/75, mass n 377165).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)