Sez. L, Sentenza n. 4923 del 17/11/1989 (Rv. 464265 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - OMISSIONE DELLA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DEI MEZZI ISTRUTTORI DOMANDATI E NON AMMESSI IN PRIMO GRADO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI SECONDO GRADO DELLA VALUTAZIONE DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - OMISSIONE DELLA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DEI MEZZI ISTRUTTORI DOMANDATI E NON AMMESSI IN PRIMO GRADO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI SECONDO GRADO DELLA VALUTAZIONE DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
La proposizione dell'appello avverso la pronuncia di rigetto della domanda, senza reiterazione - con l'indicazione di cui al n. 4 dello art. 414 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434, primo comma, dello stesso codice - della richiesta dei mezzi istruttori domandati (e non ammessi) in primo grado, non implica la devoluzione al giudice di secondo grado anche della valutazione in ordine alla ammissibilità della prova, la cui richiesta non è stata reiterata, e rende impossibile anche l'Esercizio del potere istruttorio ex officio, attribuito al giudice d'appello dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., non potendo tale potere esercitarsi per sanare preclusioni o decadenze nelle quali siano incorse le parti. (V 3681/87, mass n 452617; (V 4619/86, mass n 447346).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)