Sez. L, Sentenza n. 6543 del 05/11/1983 (Rv. 431250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NULLITÀ DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA DURATA - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ DI DETTA CLAUSOLA COME NEGOZIO UNILATERALE DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NULLITÀ DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA DURATA - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ DI DETTA CLAUSOLA COME NEGOZIO UNILATERALE DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La fissazione di un termine di durata al contratto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, non comporta l'Invalidità dell'intero contratto, ma determina soltanto l'eliminazione della clausola relativa alla durata, la quale non può valere neppure come negozio unilaterale di licenziamento, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 decorre dalla data dell'effettiva estromissione del prestatore d'opera dal posto di lavoro. (Conf 3362/79, mass n 399765).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)